La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni https://bookmarksea.com/story18485940/la-gu%C3%ADa-m%C3%A1s-grande-para-reati-violazione-sistemi-informatici